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Notizia 08/03/2018

Rumore in condominio: novità dalla Cassazione


Il rumore in un condominio è vietato quando supera la soglia di “tollerabilità” che è legata ad alcuni fattori, quali l'ubicazione dell'immobile, l'orario e la costanza del rumore. Se non si rispetta il divieto, si va incontro all'illecito civile.





Se, il rumore infastidisce un numero indeterminato di persone, l'intero edificio o l'isolato, scatta il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. In questo quadro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9361/18 ha stabilito che il Giudice, in caso di procedimento o civile o penale, non ha bisogno di una perizia di un tecnico per verificare il superamento della soglia. La ratio della decisione sta nel voler tutelare la quiete pubblica. Infatti, il reato si configura quando i rumori «abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività».

Il giudice può, quindi, non avvalersi della consulenza tecnica, in quanto, sono sufficienti altri elementi probatori, come le dichiarazioni di chi ha subito il fastidio. Nella fattispecie specifica il Giudice ha accertato la propagazione eccessiva delle urla e dei rumori prodotti dall’imputato, tramite dichiarazioni rese da un carabiniere che stava camminando nei pressi dell'edificio.






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